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Legge 24/12/2003 n. 350

5. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, come rideterminato dall’articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, è incrementato di 27 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro.

6. All’articolo 28 della legge 5 agosto 1981 n. 416, e successive modificazioni, al secondo comma, dopo le parole: «cessione in uso di circuiti telefonici » sono inserite le seguenti: «e a larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale per fonia e trasmissione dati,». All’onere derivante dalle disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte, nel limite massimo di 2 milioni di euro, delle risorse di cui al comma 8.

7. È autorizzata l’ulteriore spesa di euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione spa, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998 n. 224, avviando la sperimentazione dei seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video su Internet della totalità delle sedute d’aula dei due rami del Parlamento, pubblicazione delle sedute in audio e video in differita con indicizzazione per intervento, consultazione dell’archivio audio e video delle sedute.

8. Per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel settore informatico, di cui al comma 2 dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, è autorizzata l’ulteriore spesa di 51,5 milioni di euro per l’anno 2004 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006; il Fondo finanzia anche iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della società dell’informazione nel Paese.

9. Il Fondo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «PC ai giovani», diretto ad incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004, nonché la loro formazione. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi sono disciplinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

10. Il Fondo di cui al comma 9 è destinato anche, nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2004, all’istituzione di un fondo speciale, denominato «PC alle famiglie», finalizzato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, diretto all’erogazione di un contributo di 200 euro per l’acquisizione e l’utilizzo di un personal computer con la dotazione necessaria per il collegamento ad Internet, nel corso del 2004, da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo all’anno d’imposta 2002. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al primo periodo, le modalità di attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti reddituali e dei soggetti tenuti alla verifica dei predetti requisiti, nonché di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilità di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione. Il contributo non è cumulabile con le agevolazioni previste dai commi 9 e 11.

11. Nel corso dell’anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché il personale docente presso le università statali, possono acquistare un personal computer portatile da utilizzare nella didattica, anche attraverso appositi programmi software messi a disposizione dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione. I benefìci per l’acquisto sono ottenuti, rispettivamente, previa apposita indagine di mercato esperita dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa. Con apposito decreto di natura non regolamentare il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, fissa le modalità attuative per poter accedere ai benefìci previsti dal presente comma.

12. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle fasi di realizzazione sperimentale, già avviati nei decorsi anni dal Ministero dell’interno, aventi per oggetto l’applicazione del voto elettronico alle consultazioni elettorali, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

13. All’articolo 1, comma 6, della legge 29 gennaio 2001 n. 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le quote versate all’ENAV e all’ASI non utilizzate sono versate entro il 31 gennaio 2004 all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo stesso».

14. L’Istituto per il credito sportivo opera nel settore del credito per lo sport e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, impartisce le necessarie direttive all’Istituto per il credito sportivo al fine di adeguare il relativo statuto ai compiti di cui al comma 191, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni ed autonomie locali, nonché stabilendo le procedure ed i criteri per la liquidazione delle quote di partecipazione al fondo di dotazione dell’Istituto medesimo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è approvato lo statuto e sono nominati i componenti dei nuovi organi. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 56, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385.

15. All’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, al comma 52, le parole: «di un polo di attività industriali ad alta tecnologia» sono sostituite dalle seguenti: «di un polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia »; dopo le parole: «del comune di Genova», sono inserite le seguenti: «anche in relazione all’attuazione dell’articolo 4 del decretolegge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma non possono essere utilizzate per altre finalità fino al 31 dicembre 2006».

16. Per i soggetti che hanno stipulato prestiti agevolati a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata istituito con legge 25 ottobre 1968 n. 1089, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della medesima legge, e successive modificazioni, e che hanno ancora in essere rate di mutuo in sofferenza, è dovuto solo il versamento della quota originaria residua con esclusione degli interessi di mora anche se ricapitalizzati, da eseguire entro il 31 gennaio 2004. Per importi superiori a 25.000 euro è consentito il versamento in quattro rate con scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio 2004, il 30 giugno 2004, il 31 dicembre 2004 e il 30 giugno 2005, maggiorate degli interessi legali. A tale fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

17. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002 n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002 n. 118, dopo le parole: «connesse all’attività antincendi boschivi di competenza,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle relative al funzionamento delle strutture operative e di coordinamento impegnate nella lotta agli incendi boschivi, ».

18. Le risorse provenienti da iniziative di cui all’articolo 67, comma 1, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, nonché quelle relative agli interventi di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, accertate al 31 dicembre di ogni anno, sono trasferite sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, anche ai fini dell’attuazione dell’articolo 66 della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

19. Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 18, e in base alle specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali sottopone all’approvazione del CIPE nuovi contratti di programma nei settori agricolo e della pesca.

20. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della legge 14 febbraio 1992 n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 set- tembre 1973 n. 602.

21. All’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, dopo il comma 15 è inserito il seguente: «15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della legge 14 febbraio 1992 n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 è fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale».

22. All’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, dopo il comma 17 è inserito il seguente: «17-bis. Nei casi di particolare eccezionalità, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15-bis, il pagamento rateale di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389, può essere consentito fino a venti rate trimestrali costanti».

23. In deroga a quanto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981 n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981 n. 537, e successive modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, è fissato nella misura del tasso legale vigente all’atto della rateizzazione.

24. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 si applicano in riferimento ad eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003.

25. All’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, e successive modificazioni, le parole: «1º gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2004».

26. Per la prosecuzione delle attività nel campo della ricerca e sperimentazione agraria, è concesso al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 454, un contributo annuo pari a un milione di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006.

27. Le disposizioni dei commi da 17 a 26 si applicano anche per gli eventi previsti dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, nonché alle imprese del settore ittico operanti nelle zone colpite da mucillagini e altri fenomeni naturali che comportino la moria della fauna marina o l’impossibilità di svolgere attività di pesca o di allevamento.

 

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